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Speciale Legge di Bilancio 2026 – le disposizioni sulla gestione del rapporto di lavoro

novità ambito lavoristico

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

 

Le novità sulla gestione del rapporto di lavoro sono le seguenti:  

  • Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo– al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, si prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore, assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del Dlgs. n.151/2001, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino. Com’è noto, l’art. 4, comma 3, Dlgs. n. 151/2001 prevede che, nelle aziende con meno di 20 dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50%.

 

  • Nuovo bonus mamme 2026– viene confermato anche nel 2026 e rafforzato il bonus in favore delle lavoratrici madri introdotto dall’art. 6, decreto legge n. 95/2025. Nel dettaglio, la disposizione posticipa di un anno, al 2027 (anziché dal 2026), l’entrata in vigore della decontribuzione parziale prevista dall’art. 1, comma 219, legge n. 207/2024 a favore delle lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico), delle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione (e che non hanno optato per il regime forfetario), madri di due figli e con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore ad € 40.000 su base annua. In luogo della suddetta decontribuzione parziale, per il solo anno 2026 sarà riconosciuto un contributo di € 60 per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.

Hanno diritto al contributo:

  1. le lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, madri di due figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni), titolari di reddito da lavoro non superiore ad € 40.000 su base annua;
  2. le lavoratrici dipendenti a tempo determinato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, madri di più di due figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni), titolari di reddito da lavoro non superiore ad € 40.000 su base annua.

Le mensilità spettanti del contributo, a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, saranno corrisposte a dicembre 2026, in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026.

Il contributo:

  1. viene erogato dall’INPS, dietro la presentazione di apposita domanda;
  2. non è imponibile ai fini fiscali e contributivi;
  • non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.

Per le lavoratrici madri di 3 o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni), titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel 2026 resta in vigore l’esonero totale dei contributi previdenziali (nel limite massimo di € 3.000) previsto dall’art. 1, comma 180, legge n. 213/2023.

Tale misura agevolativa riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.  

 

  • Congedo parentale– potenziato congedo parentale, attraverso l’estensione del limite di età per l’utilizzo fino ai 14 anni del figlio (in luogo degli attuali 12 anni). Inoltre, si raddoppia, da 5 a 10, i giorni di permesso per malattia di ogni figlio ed eleva da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

 

  • Lavoro occasionale in agricoltura– viene messo a regime dal 2026 il lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri). Il LOAgri è un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale, tipiche nel settore dell’agricoltura, anche se riferibili ad attività connesse. Tale prestazione di lavoro non può essere resa per una durata superiore a 45 giornate effettive annue (anno civile) per singolo lavoratore, tenuto conto che il contratto di lavoro può invece avere una durata massima di 12 mesi, anche se a cavallo d’anno.

Tale tipologia di contratto è destinata esclusivamente alle prestazioni di lavoro e alle mansioni riconducibili alla categoria operaia e può essere utilizzata esclusivamente per:

  1. disoccupati;
  2. percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, reddito di cittadinanza e assegno di inclusione;
  3. beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO, CIGS, CISOA, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO);
  4. pensionati;
  5. giovani con meno di 25 anni di età impegnati in un ciclo di studi;
  6. detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c) ed e), ad eccezione quindi dei pensionati, non devono avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri.

Il venire meno, nel corso della durata del rapporto lavorativo, dei suddetti requisiti soggettivi che legittimano la stipulazione di un contratto di LOAgri implica la risoluzione automatica dello stesso. In tali casi, è onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro.

Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS.

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A fronte della prestazione occasionale resa in ambito agricolo, il lavoratore ha diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, compenso che deve essere pagato direttamente dal datore di lavoro, mediante strumenti di pagamento tracciabili, quali:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.