L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 31 maggio 2021, prot. n. 873 – è intervenuto sulla possibilità, per gli ASO (Assistente di Studio Odontoiatrico) già dotati di abilitazione ex DPCM 9 febbraio 2018, di essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, a condizione che sia previsto un adeguato percorso formativo.
Il DPCM 9 febbraio 2018 – nel recepire l’accordo del 23 novembre 2017 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, relativo all’individuazione del profilo professionale ASO quale “Operatore di interesse Sanitario” ai sensi della L. n. 43/2006 – definisce tale figura come “l’operatore in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione (…) che svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori (…)”.
Con la Nota in commento, l’INL – nel ricordare che la componente formativa è l’elemento centrale del contratto di apprendistato, stante l’obbligazione a carico del datore di lavoro di seguire il piano formativo individuale previsto per garantire all’apprendista la formazione utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati – ha ribadito che un soggetto già dotato di una propria professionalità e di proprie competenze può sempre essere assunto con contratto di apprendistato se questo permette allo stesso di conseguire ulteriori profili formativi, differenti e complementari rispetto alle conoscenze già possedute con l’abilitazione.
Pertanto, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e nel rispetto delle disposizioni in essa contenute in termini di durata e modalità di erogazione della formazione, l’ammissione di tale tipo assunzione può portare ad una modulazione del percorso formativo, eventualmente ridotto, che tenga conto delle competenze acquisite nel corso della formazione già effettuata e della disciplina regionale di riferimento in relazione alla durata ed ai contenuti dell’offerta formativa pubblica di base e trasversale, determinata sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione.