Il Ministero dello Sviluppo Economico – con Circolare Direttoriale del 29 marzo 2021, prot. n. 100050 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla richiesta e fruizione delle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana, ex art. 46, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 20 maggio 2021 e sino alle ore 12:00 del 16 giugno 2021 dalle imprese e dai titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2019, già beneficiari delle agevolazioni di precedenti bandi e dalle imprese e dai professionisti che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2020.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
Per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.