La Questura di Treviso – con Circolare del 01 febbraio 2019, n. 1/2019 – ha riepilogato i titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari che consentono o meno lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Al riguardo, viene ribadito che i permessi di soggiorno che consento lo svolgimento di un’attività lavorativa sono:
- lavoro subordinato/autonomo;
- attesa occupazione;
- motivi familiari;
- affidamento;
- asilo politico;
- protezione sussidiaria;
- protezione speciale;
- studio (con visto d’ingresso nel limite annuale di 1.040 ore);
- assistenza minore;
- richiesta asilo (decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale);
- integrazione minore;
- residenza elettiva (senza visto d’ingresso rilasciato al familiare di un cittadino comunitario; al percettore di una pensione INPS o rendita INAIL);
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- carta di soggiorno per familiare di cittadino UE;
- calamità;
- atti di particolare valore civile;
- casi speciali, ex decreto legge n. 113/2018 convertito, con modificazioni, nella n. 132/2018).
Non consentono, invece, una prestazione lavorativa i permessi rilasciati per:
- motivi religiosi;
- richiesta asilo (nei primi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale);
- minore età;
- cure mediche;
- residenza elettiva (con visto d’ingresso all’estero);
- attività sportiva;
- attesa cittadinanza;
- giustizia;
- Dublino;
- Tirocinio formativo.
Infine, non consente lo svolgimento di un’attività lavorativa la dichiarazione di presenza rilasciata nei casi di soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni), come ad esempio per visita, affari, turismo, studio ecc.