Tirocini e stato di disoccupazione sono compatibili?
Come ricordavamo la scorsa settimana parlando del contratto di stage, lo svolgimento a tempo pieno o parziale di un percorso formativo di stage/tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
Questo perché un tirocinio, di norma, non venendosi a configurare quale attività lavorativa, non prevede per lo stagista una retribuzione vera e propria, bensì un’indennità di partecipazione da riconoscere mensilmente al tirocinante e che è assimilabile a una retribuzione da lavoro dipendente esclusivamente a livello fiscale, e non formale.
Un tirocinante quindi, mantenendo lo stato di disoccupazione, ha ovviamente la possibilità di presentare domanda per avere accesso e usufruire di un ammortizzatore sociale, come per esempio la NASpI, vale a dire l’indennità mensile di disoccupazione che viene riconosciuta a chiunque abbia perso involontariamente la propria occupazione.
Una volta appurata la compatibilità tra stato di disoccupazione e svolgimento di un percorso formativo di tirocinio, rimane da sciogliere un secondo nodo: la compatibilità tra NASpI e indennità di partecipazione che viene riconosciuta mensilmente al tirocinante.
NASpI e indennità di partecipazione sono compatibili?
In altre parole, un tirocinante che percepisce un’indennità di partecipazione per lo svolgimento di uno stage, pur mantenendo lo stato di disoccupazione, preserva anche il proprio diritto a vedersi corrisposta l’indennità mensile di disoccupazione? La risposta è no.
La regola generale, infatti, vuole che NASpI e indennità di partecipazione siano incompatibili tra loro. O una o l’altra.
Vero è che un contratto di stage/tirocinio non equivale ad un rapporto di lavoro dipendente e che un tirocinio prevede una semplice indennità di partecipazione e non una retribuzione vera e propria. Questa indennità però, a livello fiscale, è a tutti gli effetti assimilabile ad uno stipendio da lavoro dipendente e lo Stato, ovviamente, volendo evitare un inutile dispendio di risorse, impedisce la cumulabilità di questa due misure.
La regola generale cui accennavamo poco sopra ammette un’eccezione, quella relativa ai tirocini attivati nell’ambito del programma Garanzia Giovani che, per quanto riguarda la compatibilità tra NASpI e indennità di tirocinio, fanno riferimento al messaggio 3632/2015 dell’Inps. In questo caso, l’ente previdenziale è chiaro: “se l’importo dell’indennità di tirocinio è inferiore o uguale alla NASpI, l’indennità di tirocinio non viene pagata e viene erogata la NASPI; se l’importo dell’indennità di tirocinio è superiore all’importo dell’indennità della NASPI, l’Istituto eroga la differenza solo se superiore a 10 euro”.