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Ulteriormente prorogato da ANPAL il termine di presentazione delle domande d’incentivo IO LAVORO

In data 29 gennaio 2021 l’ANPAL ha ulteriormente prorogato il termine ultimo (precedentemente fissato – con comunicato del 24 dicembre 2020 – al 31 gennaio 2021) di presentazione delle domande di agevolazione per beneficiare dell’Incentivo IO Lavoro.

Le istanze – che dovranno comunque fare riferimento alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 compreso – potranno essere inoltrate finché saranno disponibili le risorse inizialmente stanziate.

Clicca qui per approfondire.

Al riguardo, è opportuno ricordare che l’incentivo occupazionale IO Lavoro – i cui chiarimenti operativi sono stati forniti dall’INPS, con Circolare del 26 ottobre 2020, n. 124 – è fruibile qualora la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione sia ubicata:

  • nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), fino ad un massimo di € 234.000.000,00;
  • nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio), fino ad un massimo di € 12.400.000,00;
  • nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), fino ad un massimo di € 83.000.000,00,00;

indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

Possono essere ammesse all’incentivo le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, compresi i contratti di apprendistato professionalizzante, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
L’incentivo può essere richiesto anche nel caso di trasformazione di contratti di lavoro da tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente nonché i contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

Per i contratti di apprendistato professionalizzante, l’incentivo si applica solo per il periodo formativo e quindi non si estende a quello della successiva prosecuzione del rapporto di lavoro.

Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di € 8.060 annui.

Quanto alle caratteristiche dell’altro contraente, la norma specifica che il lavoratore assunto deve essere disoccupato e non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
Qualora il lavoratore abbia un’età anagrafica superiore a 24 anni all’atto dell’assunzione o della trasformazione, è necessario altresì l’ulteriore requisito di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ex Decreto MLPS 17 ottobre 2017.
Nel caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, l’unico requisito richiesto è quello di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Naturalmente, tale ipotesi riguarda i soggetti che al momento della trasformazione abbiano un’età superiore a 24 anni.

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    L’indennità mensile è di 800 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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