Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Al via il nuovo servizio INPS Greenpass50+ per la verifica della Certificazione verde (1/2)

L’INPS – con Messaggio del 21 ottobre 2021, n. 3589 – ha introdotto, nella sezione “Servizi” del proprio portale istituzionale, una nuova procedura di verifica automatizzata delle certificazioni verdi COVID-19, integrata con la Piattaforma Nazionale DGC. Il sistema, che è accessibile unicamente ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, consente, previo accreditamento dell’azienda e individuazione dei verificatori incaricati, di sottoporre a controllo automatico tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro o in smart working e conserva traccia dell’avvenuta verifica del green-pass per le successive 24 ore.

Al riguardo, i datori di lavoro dotati di un organico superiore a 50 dipendenti possono utilizzare il nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale dell’Istituto “Greeenpass50+”, che interroga la PN-DGC come intermediario e consente, con riferimento all’elenco di codici fiscali dei propri dipendenti, la verifica asincrona del Certificato verde COVID-19.
Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile.
Il lavoratore che non risulti in possesso di una Certificazione verde COVID-19 in corso di validità ha comunque diritto di richiedere che la verifica della propria Certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile VerificaC19.

Il servizio telematico di verifica predisposto dall’INPS che si articola in tre fasi:

  • accreditamento: i datori del lavoro accreditano l’azienda al servizio di verifica del green-pass e indicano i c.d. “Verificatori”;
  • elaborazione: l’INPS accede alla Piattaforma Nazionale-DGC per il recupero dell’informazione del possesso del green-pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;
  • verifica: i “Verificatori” accedono al servizio per la verifica del possesso del green-pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificare il possesso del green-pass.

Con riferimento alla prima fase (Accreditamento), viene precisato che i datori di lavoro, anche mediante gli intermediari delegati, accreditano l’azienda e specificano i codici fiscali dei soggetti, chiamati “Verificatori”, incaricati di procedere alla verifica del possesso del green-pass dei propri dipendenti, selezionandoli dall’elenco messo a disposizione all’interno dell’applicazione.
L’azienda, a seconda della relativa gestione di appartenenza, è identificata da una delle seguenti posizioni contributive:

  • matricola aziendale, in caso di datore di lavoro privato;
  • CIDA, per la gestione agricola;
  • codice fiscale dell’Ente e progressivo, per la gestione dipendenti pubblici.

Durante la fase di accreditamento vengono verificati i requisiti necessari per l’utilizzo della funzionalità:

  • organico aziendale superiore a 50 dipendenti;
  • essere o meno in carico a NoiPA per i servizi stipendiali, in caso di datore di lavoro pubblico.

Al riguardo, l’INPS ha preannunciato che, con una delle prossime release del servizio, i datori di lavoro potranno associare ad ogni verificatore un insieme definito di codici fiscali dei lavoratori per i quali verificare il possesso del green-pass.
I datori di lavoro, o loro intermediari, potranno identificarsi ed autenticarsi al servizio di accreditamento, tramite le credenziali SPID/CIE/CNS/PIN.

Leggi il teto completo del Messaggio n° 3589 del 21-10-2021.

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Le nuove regole UE sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 20223, n. 67 è stato pubblicato il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva

Approvato in CdM il disegno di legge della riforma fiscale

In data 16 marzo 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale. Di seguito, alcuni tratti distintivi della suddetta riforma. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.