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Al via il nuovo servizio INPS Greenpass50+ per la verifica della Certificazione verde (1/2)

L’INPS – con Messaggio del 21 ottobre 2021, n. 3589 – ha introdotto, nella sezione “Servizi” del proprio portale istituzionale, una nuova procedura di verifica automatizzata delle certificazioni verdi COVID-19, integrata con la Piattaforma Nazionale DGC. Il sistema, che è accessibile unicamente ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, consente, previo accreditamento dell’azienda e individuazione dei verificatori incaricati, di sottoporre a controllo automatico tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro o in smart working e conserva traccia dell’avvenuta verifica del green-pass per le successive 24 ore.

Al riguardo, i datori di lavoro dotati di un organico superiore a 50 dipendenti possono utilizzare il nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale dell’Istituto “Greeenpass50+”, che interroga la PN-DGC come intermediario e consente, con riferimento all’elenco di codici fiscali dei propri dipendenti, la verifica asincrona del Certificato verde COVID-19.
Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile.
Il lavoratore che non risulti in possesso di una Certificazione verde COVID-19 in corso di validità ha comunque diritto di richiedere che la verifica della propria Certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione mobile VerificaC19.

Il servizio telematico di verifica predisposto dall’INPS che si articola in tre fasi:

  • accreditamento: i datori del lavoro accreditano l’azienda al servizio di verifica del green-pass e indicano i c.d. “Verificatori”;
  • elaborazione: l’INPS accede alla Piattaforma Nazionale-DGC per il recupero dell’informazione del possesso del green-pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;
  • verifica: i “Verificatori” accedono al servizio per la verifica del possesso del green-pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificare il possesso del green-pass.

Con riferimento alla prima fase (Accreditamento), viene precisato che i datori di lavoro, anche mediante gli intermediari delegati, accreditano l’azienda e specificano i codici fiscali dei soggetti, chiamati “Verificatori”, incaricati di procedere alla verifica del possesso del green-pass dei propri dipendenti, selezionandoli dall’elenco messo a disposizione all’interno dell’applicazione.
L’azienda, a seconda della relativa gestione di appartenenza, è identificata da una delle seguenti posizioni contributive:

  • matricola aziendale, in caso di datore di lavoro privato;
  • CIDA, per la gestione agricola;
  • codice fiscale dell’Ente e progressivo, per la gestione dipendenti pubblici.

Durante la fase di accreditamento vengono verificati i requisiti necessari per l’utilizzo della funzionalità:

  • organico aziendale superiore a 50 dipendenti;
  • essere o meno in carico a NoiPA per i servizi stipendiali, in caso di datore di lavoro pubblico.

Al riguardo, l’INPS ha preannunciato che, con una delle prossime release del servizio, i datori di lavoro potranno associare ad ogni verificatore un insieme definito di codici fiscali dei lavoratori per i quali verificare il possesso del green-pass.
I datori di lavoro, o loro intermediari, potranno identificarsi ed autenticarsi al servizio di accreditamento, tramite le credenziali SPID/CIE/CNS/PIN.

Leggi il teto completo del Messaggio n° 3589 del 21-10-2021.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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