Nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2025, n. 141 è stato pubblicato il decreto MIMIT 26 maggio 2025, recante “Disposizioni applicative per l’attribuzione agli incubatori e agli acceleratori certificati del contributo, sotto forma di credito d’imposta”.
Il provvedimento in specie reca le disposizioni applicative per l’attribuzione agli incubatori e agli acceleratori certificati del contributo, sotto forma di credito d’imposta, definendo i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta nonché le modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti.
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di € 1.800.000 annui a decorrere dall’anno 2025, al netto delle somme spettanti al soggetto gestore.
Possono beneficiare del contributo, sotto forma di credito d’imposta, gli incubatori e gli acceleratori certificati che alla data di presentazione dell’istanza:
- sono regolarmente costituiti e iscritti e attivi nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dall’art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012;
- non sono sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e non si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Costituiscono investimenti ammissibili le somme investite dai soggetti beneficiari a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui all’art. 8, comma 2, nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
L’investimento massimo per il quale è riconosciuto il credito d’imposta non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, a decorrere dal 2025, l’importo di € 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni dalla data di effettuazione.
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è riconosciuto in misura pari all’8% dell’investimento.
Prima dell’effettuazione dell’investimento, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, gli incubatori e gli acceleratori certificati presentano istanza al soggetto gestore attraverso apposita procedura. L’istanza indica, per ciascun anno, l’ammontare e le caratteristiche dell’investimento che intendono effettuare, gli elementi identificativi della start-up innovativa destinataria dell’investimento e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, nonché la data presunta dell’investimento e l’importo del credito d’imposta richiesto.
Con apposito bando da adottarsi con decreto del Ministero entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definite la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, la procedura attraverso la quale presentare l’istanza, le modalità di verifica della stessa, le modalità di comunicazione degli esiti all’istante con l’indicazione del credito fruibile e sino al raggiungimento del limite di spesa annuale complessivo.
Il soggetto beneficiario può fruire del credito di imposta solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17, Dlgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.