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CCNL Autotrasporto: definita la nuova modalità di erogazione degli incentivi per la formazione professionale

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2019, n. 277 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 luglio 2019, recante “Modalità di erogazione dei contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto per l’annualità 2019“.

I soggetti destinatari della suddetta misura sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte:

  • all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa;
  • alle nuove tecnologie;
  • allo sviluppo della competitività;
  • all’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Le risorse da destinare all’agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto ammontano complessivamente ad € 5.000.000. Ai fini del finanziamento, l’attività formativa deve essere avviata a partire dal 18 marzo 2020 e deve avere termine entro il 31 luglio 2020. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi al 26 novembre 2019.

Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:

  • € 15.000 per le microimprese (che occupano meno di dieci unità);
  • € 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di cinquanta unità);
  • € 130.000 per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unità);
  • € 200.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unità).

Per la determinazione del contributo si terrà altresì conto dei seguenti massimali:

  • ore di formazione, 30 per ciascun partecipante;
  • compenso della docenza in aula: € 120 per ogni ora;
  • compenso dei tutor: 30 € per ogni ora;
  • servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, a partire dal 26 novembre 2019 ed entro il termine perentorio del 13 dicembre 2019, possono essere trasmesse, esclusivamente, a pena di inammissibilità, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ram.formazione2019@pec.it.

Scopri di più sul Decreto 22 luglio 2019.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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