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La nuova disciplina sullo stop ai licenziamenti economici a decorrere da luglio 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2021, n. 155 è stato pubblicato il decreto legge 30 giugno 2021, n. 99, recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”.

Il provvedimento in specie prevede l’annunciata proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato, per le aziende individuate dai codici ATECO che iniziano per 13, 14 e 15.

Questi datori di lavoro delle industrie tessili qualora, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendano o riducano l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto approvato, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

Con riferimento ai settori produttivi nei quali è superato, a partire dal 1° luglio 2021, il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce che le imprese – che non possano più fruire della CIGS – possano utilizzare la CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga) per 13 settimane, fino al 31 dicembre 2021: qualora si avvalgano di tale ammortizzatore sociale, saranno assoggettate al divieto di licenziamento.

Lo stop ai licenziamenti non riguarda i casi di:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
  • cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
  • stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
  • lavoratori già impiegati nell’appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

 

Sono inoltre previste le seguenti fattispecie che restano escluse dal divieto:

  • licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
  • licenziamenti per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento entro il termine del periodo di prova;
  • licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
  • licenziamento ad nutum del dirigente;
  • licenziamento dei lavoratori domestici;
  • interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
  • interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo (in base alle disposizioni statutarie o regolamentari in vigore).

 

Infine, il decreto legge prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori:

  • in cassa integrazione guadagni (CIG)
  • in NASpI.

 

Clicca e leggi il provvedimento.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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