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Le indicazioni Min. Interno per la regolarizzazione dei lavoratori in nero (1-2)

Il Ministero dell’Internocon Circolare del 30 maggio 2020, prot. n. 400/C/2020 – ha fornito ai propri uffici le indicazioni operative per l’avvio del procedimento amministrativo riguardante l’emersione di lavoratori extracomunitari ed il rilascio dei relativi permessi di soggiorno, ex art. 103, decreto legge n. 34/2020, per il quale la competenza è stata attribuita agli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

Nel periodo 1 giugno-15 luglio 2020 è possibile presentare le domande per le procedure relative all’emersione dei rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione Europea e al rilascio di permessi di soggiorno temporaneo per cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019.

I settori interessati sono i seguenti:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Le procedure di regolazione della presentazione delle domande agli uffici del ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati, variano in base ai soggetti richiedenti.
Qualora sia il datore di lavoro a presentare la domanda, gli stessi devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

Devono, inoltre, possedere per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore ad € 30.000.

Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore ad € 20.000, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore ad € 27.000, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

I cittadini stranieri devono essere stati foto segnalati prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che, istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc..).

Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dall’1 giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 sull’applicativo accessibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web.

Successivamente all’invio della domanda sarà generata sul portale dedicato, area personale, la ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione da consegnare in copia al lavoratore.

Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Lo Sportello unico per l’immigrazione, dopo aver verificato l’istanza e acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà le parti per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno.

Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla Questura tramite gli uffici postali.
I datori di lavoro potranno avvalersi, per la compilazione e l’inoltro delle domande, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti.

Collegati al sito del Governo per scaricare il modulo

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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