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Divieto di licenziamento COVID-19 ed erogazione della NASpI al lavoratore licenziato

L’INPS con Messaggio del 01 giugno 2020, n. 2261 – è intervento sulla possibile liquidazione della NASpI nei casi in cui le aziende – malgrado il divieto normato dal decreto legge n. 18/2020, come modificato dal decreto legge n. 34/2020 – procedano all’intimazione ai licenziamenti per GMO.

Al riguardo, l’INPS ha precisato che è possibile accedere alla suddetta prestazione di disoccupazione NASpI, nonostante il divieto posto dal Legislatore: non rileva, infatti, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (intimato da datore di lavoro nei 5 mesi decorrenti dal 17 marzo 2020), atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore.

Pertanto, le sedi territoriali INPS dovranno procedere – qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti – all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori in specie: la relativa liquidazione sarà effettuata da parte dell’Istituto con riserva di ripetizione, di quanto erogato nell’ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

Visita il sito INPS per saperne di più

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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