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Prorogato il termine ultimo per la comunicazione di attivazione del lavoro agile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Comunicato stampa del 25 ottobre 2022 – ha reso noto che, al fine di consentire ai soggetti obbligati e abilitati di effettuare le nuove comunicazioni telematiche di lavoro agile, il termine per l’adempimento fissato al 01 novembre è differito al 01 dicembre 2022.

Al riguardo, si ricorda che il datore di lavoro deve conservare l’accordo individuale per i 5 anni successivi alla sottoscrizione degli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 01 settembre 2022.
Inoltre, il modello telematico deve essere trasmesso, anche in modalità massiva REST.
Non è previsto alcun obbligo di inviare nuovamente gli accordi già sottoscritti ed inviati con la procedura ordinaria in vigore fino al 31 agosto 2022.

L’accordo individuale deve essere stipulato in forma scritta e deve disciplinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nonché i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
In particolare, devono essere previsti:

  • la durata, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • le modalità di alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
  • le modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 l. 300/1970 sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • e forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Il modulo si compone di 5 sezioni:

  1. dati del datore di lavoro: codice fiscale e ragione sociale;
  2. dati del lavoratore: codice fiscale e dati anagrafici;
  3. dati del rapporto di lavoro: data inizio, tipologia (tempo determinato, indeterminato, apprendistato), Pat e voce di tariffa INAIL;
  4. dati dell’accordo di lavoro agile: data di sottoscrizione, tipologia di durata (a tempo determinato o indeterminato), data inizio e cessazione;
  5. dati di invio: inizio, modifica, annullamento, cessazione.

L’omessa comunicazione o la comunicazione effettuata con modalità difformi da quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 per ogni lavoratore interessato in caso di violazione degli obblighi informativi.

Clicca qui per approfondire.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.