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Prospetto informativo disabili: gli adempimenti dei datori di lavoro

Il 31 gennaio 2022 è l’ultimo giorno per l’invio del prospetto informativo disabili, ex art. 9, comma 6, legge n. 68/1999, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano, a livello nazionale, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre 2021, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

L’obbligo cambia in base alla dimensione aziendale rilevata alla data del 31 dicembre 2021:

  • fino a 14 dipendenti = nessun obbligo;
  • da 15 a 35 dipendenti = 1 lavoratore disabile;
  • da 36 a 50 dipendenti = 2 lavoratori disabili;
  • oltre 50 dipendenti = 7% dei lavoratori occupati + figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati; vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti nelle seguenti misure:
  • datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti = 1 unità;
  • datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti = 1% dell’organico complessivo aziendale.

Non rientrano nel computo della quota di riserva:

  • apprendisti, fino al termine del periodo formativo;
  • contratti a termine di durata pari o inferiore ai sei mesi.

Nella determinazione della dimensione aziendale di riferimento devono essere computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro, inclusi – in caso di assunzione per sostituzione – il sostituto e non il sostituito, a prescindere dalla causa dell’assenza e i lavoratori a tempo parziale in proporzione all’orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno.

Sono esclusi:

  • disabili occupati ai sensi della l. n. 68/1999;
  • lavoratori a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
  • assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
  • addetti a lavori socialmente utili;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori agili;
  • lavoratori che aderiscono al programma di emersione;
  • con esclusivo riferimento ai datori di lavoro privati, lavoratori ammessi al telelavoro (gli smart workers, invece vanno computati).
  • Sono sospesi dall’obbligo di assunzione i datori di lavoro che hanno in essere procedure di:
  • cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata dei programmi;
  • di solidarietà difensiva;
  • mobilità e licenziamento collettivo per tutta la durata della procedura e, nel caso in cui si concluda con almeno cinque licenziamenti, anche per tutto il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione;
  • Cig Covid-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale;
  • incentivo all’esodo in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all’esito della procedura di incentivo all’esodo, per la durata della procedura medesima e per il singolo ambito provinciale di attività.

In questo caso il datore di lavoro è tenuto a presentare, per via telematica tramite il portale Cliclavoro, apposita richiesta di autorizzazione, corredata sia della documentazione atta a dimostrare la sussistenza di una delle suddette situazioni di crisi aziendale, che del relativo provvedimento amministrativo di riconoscimento.

In attesa del provvedimento di ammissione l’impresa inoltra istanza di sospensione temporanea per un periodo non superiore a 3 mesi, prorogabile per ulteriori 3 mesi. In caso di rinnovo, la domanda deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza della sospensione già autorizzata, per la concessione del provvedimento di rinnovo senza soluzioni di continuità.

L’obbligo di trasmissione, entro il 31 gennaio 2022, del prospetto informativo sussiste solo se sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Nel caso in cui, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengano cambiamenti nella situazione occupazionale, i datori di lavoro non sono tenuti all’invio del prospetto informativo.

Nel prospetto devono essere indicati:

  • numero complessivo dei lavoratori dipendenti ed il numero di lavoratori su cui si computa la quota di riserva;
  • numero e nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l’indicazione del sesso, dell’età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
  • numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva eventualmente assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, a termine, di fornitura di lavoro temporaneo, a domicilio o con telelavoro;
  • numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie, ex art. 18, comma 2, legge n. 68/1999;
  • posti di lavoro e mansioni disponibili per i lavoratori disabili;
  • altre informazioni concernenti le convenzioni in corso o le autorizzazioni concesse a titolo di esonero o compensazione territoriale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialicon Decreto n. 194/2021 – ha previsto, in caso di tardivo invio del prospetto informativo obbligatorio, il nuovo importo dovuto dal 2022 a titolo di sanzione amministrativa:

  • € 702,43 per il mancato adempimento degli obblighi
  • € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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