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Pubblicato il DPR con le novità sui permessi di soggiorno dei minori non accompagnati

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2022, n. 290 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 04 ottobre 2022, n. 191 recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell’articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”.

Tra le novità, si segnala l’introduzione del comma 1-bis all’art. 14, DPR n. 394/1999, secondo il quale il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato, ex art. 4, Dlgs. n. 142/2015, può essere convertito, ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 1-bis, del Testo Unico dell’Immigrazione, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

In tal caso, la richiesta è presentata entro 30 giorni:

  • dalla scadenza del termine per l’impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

ovvero

  • dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l’autorità giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato,

ovvero

  • dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso, ex art. 35-bis, commi 4 e 13, Dlgs n. 25/2008.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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