L’INPS – con Circolare del 9 aprile 2026, n. 44 – è intervenuta a completare il quadro applicativo del Reddito di libertà, fornendo indicazioni operative in relazione all’incremento dell’importo mensile e alla gestione delle risorse per l’anno 2026, in attuazione del decreto interministeriale 17 settembre 2025.
Tra le novità più rilevanti, si segnala l’innalzamento del contributo mensile da € 500 ad € 530, per un massimo di dodici mensilità, con conseguente adeguamento anche delle domande già accolte nel 2025.
Al riguardo, l’INPS ha chiarito che tali domande saranno integrate fino al nuovo importo massimo complessivo di € 6.360, nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili e secondo l’ordine cronologico di accoglimento.
Inoltre, la Circolare ha confermato la possibilità di ripresentazione nell’anno successive delle domande non accolte per carenza di risorse, anche mediante riutilizzo della documentazione già prodotta, previa verifica dell’attualità dei requisiti e della permanenza del percorso di protezione presso i centri antiviolenza.
Tale previsione introduce un meccanismo di continuità amministrativa che riduce gli oneri procedurali per gli enti locali e per le beneficiarie.
Per quanto concerne l’annualità 2026, viene ribadito che le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre, attraverso il modulo SR208 e mediante i canali telematici INPS accessibili agli operatori dei Comuni.
L’accoglimento resta tuttavia subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie, con un sistema di gestione a budget che opera su base regionale e che preclude l’accettazione di ulteriori istanze al raggiungimento del limite assegnato.



