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Le novità sugli aiuti di stato approvate dalla Commissione Europea

La Commissione Europea – per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo – ha comunicato d’aver approvato un regime italiano del valore di 61,4 milioni di euro a sostegno dei datori di lavoro privati nel contesto della pandemia di coronavirus.
La misura, approvata a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, ha l’obiettivo di ridurre il costo del lavoro sostenuto dai datori di lavoro privati che stanno subendo perturbazioni socio economiche a causa della pandemia di coronavirus, al fine di mantenere i livelli di occupazione.

Tale sostegno pubblico consisterà in un’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali obbligatori a carico del datore di lavoro (ad eccezione di quelli relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per un periodo di quattro settimane, fino al 31 gennaio 2021.
Al regime potranno accedere i datori di lavoro registrati in Italia e attivi in tutti i settori, ad esclusione di quelli finanziario e agricolo.
I beneficiari sono imprese che avevano beneficiato della cassa integrazione ordinaria e in deroga nel giugno 2020, ma che non hanno presentato domanda per misure di integrazione salariale più recenti.
La Commissione ha approvato la proposta dell’Italia in quanto la misura è risultata in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare:

  • il sostegno non supererà € 270.000 per impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura ed € 1,8 milioni per impresa attiva negli altri settori;
  • l’aiuto sarà concesso fino al 31 dicembre 2021.

 

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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