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I primi chiarimenti INPS sull’incentivo assunzionale per gli under 36 anni (1-3)

L’INPS – con Circolare del 12 aprile 2021, n. 56 – ha fornito i primi chiarimenti normativi in merito all’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, ex art. 1, commi 10-15, legge n. 178/2020.

Potranno beneficiare delle agevolazioni contributive in specie i datori di lavoro privati che – nel biennio 2021/2022 – effettueranno nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età. Nell’alveo dei datori di lavoro privati, rientrano a tutti gli effetti anche:

  • i soggetti imprenditori;
  • i soggetti non imprenditori, ex art. 2082 cod. civ.;
  • le società private, a totale o parziale partecipazione pubblica (cd. società in house della Pubblica Amministrazione).

 

L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata o della trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato:

  • non abbiano compiuto 36 anni;
  • non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

L’esonero contributivo è anche applicabile:

  • ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ex lege n. 142/2001;
  • alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

 

Restano esclusi dal beneficio, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, oltre al lavoro intermittente.
Non rientra, inoltre, nell’ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

Il beneficio in commento è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Alla data odierna, si è ancora in attesa dell’orientamento della Commissione europea: al riguardo, l’INPS ha precisato che – con apposito Messaggio che verrà pubblicato una volta comunicata tale orientamento – saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Clicca e leggi il testo completo della Circolare.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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