L’INPS – con Circolare del 12 aprile 2021, n. 56 – ha fornito i primi chiarimenti normativi in merito all’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, ex art. 1, commi 10-15, legge n. 178/2020.
L’Istituto, rispetto ad alcune casistiche particolari, chiarisce che
- con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, ex art. 1406 cod. civ. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
- la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 cod. civ., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
- l’esonero non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.
Al contempo, non impedisce l’accesso all’incentivo in specie il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.
Infine, con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l’agevolazione verrà registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale previsto, in virtù di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, lett. e), Dlgs. n. 150/2015, sarà a carico dell’utilizzatore.
L’esonero contributivo non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.
In particolare, non è prevista cumulabilità con:
- incentivo over 50 e donne svantaggiate;
- regime agevolato per i lavoratori occupati in Paesi extra UE non convenzionati;
- riduzione contributiva per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate;
- riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia;
- decontribuzione Sud.