Nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2021, n. 96 è stato pubblicato il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Il provvedimento – che, tra le altre cose, proroga lo stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto fino al 31 luglio 2021 – estende lo smart working semplificato per i datori di lavoro alla medesima data.
Pertanto, fino al 31 luglio 2021, i datori di lavoro privati possono:
- applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato e senza bisogno di redigere un accordo individuale con i lavoratori;
- assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 22, legge n. 81 del 2017), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro INAIL;
- ricorrere alla procedura semplificata, indicata dal MLPS.
Con riferimento alla comunicazione semplificata, è opportuno ricordare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile un template Excel da compilare con i seguenti dati:
- Codice Fiscale del datore di lavoro;
- Codice Fiscale del lavoratore e suoi dati anagrafici;
- Posizione assicurativa territoriale INAIL;
- Data di inizio e di fine del periodo di lavoro agile.
L’accesso all’applicativo informatico da utilizzare per l’invio della comunicazione è consentito tramite SPID.
La comunicazione va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile, ex art. 9-bis, decreto legge n. 510/1996.
La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 per ogni lavoratore.