Nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, n. 123 è stato pubblicato il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
Il provvedimento introduce alcune rilevanti novità, in tema di gestione del rapporto di lavoro, ammortizzatori sociali, indennità COVID e prestazioni di sostegno al reddito.
Tra gli aspetti più interessanti, si segnala l’istituzione del contratto di rioccupazione, ex art. 41, decreto legge n. 73/2021.
Il contratto di rioccupazione – attivabile dal 01 luglio 2021 al 31 ottobre 2021 – è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che dovrà prevedere un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi.
Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
I soggetti beneficiari sono:
- Datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo e domestico) operanti sul territorio della Stato italiano, che rispettino le seguenti disposizioni:
• condizioni e principi ex art. 31, Dlgs 150/2015;
• regole previste dall’art. 1, comma 1175, legge 296/2006;
• nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. - Lavoratori disoccupati, ex art. 19, Dlgs. n. 150/2015.
Per un periodo massimo di 6 mesi, è previsto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, ovvero il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con lo sgravio contributivo in commento, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successiva ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
Il beneficio in commento è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Per le modalità di richiesta dell’agevolazione si dovranno attendere le relative istruzioni dell’INPS.