Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – con Informativa del 06 luglio 2021, n. 75 – ha fornito chiarimenti in tema di “compiuto tirocinio”, evidenziando la necessità da parte del Consiglio dell’Ordine di deliberare d’ufficio in merito al tirocinio effettuato entro 30 giorni dalla consegna del libretto, a conclusione del periodo di tirocinio richiesto, previo espletamento dell’attività di vigilanza sull’intero periodo di praticantato svolto, ex art. 11, DM n. 143/2009.
Il rilascio del certificato del compiuto tirocinio presuppone giuridicamente l’avvenuta adozione della delibera di compiuto tirocinio da parte del Consiglio dell’Ordine sicché, in mancanza di tale delibera, il tirocinante non potrà rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al valido compimento del tirocinio in sede di presentazione di istanza di ammissione all’esame di Stato.
Quanto alla decorrenza del periodo di validità del tirocinio, occorre evidenziare che gli effetti della delibera di compiuto tirocinio, da adottarsi nel termine di 30 gg, retroagiscono al momento in cui il tirocinante ha temporalmente completato il periodo di praticantato prescritto.