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Convertito in legge il decreto Sostegni bis – le novità in ambito lavoristico (2-2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, n. 176 è stata pubblicata la legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Il provvedimento – entrato in vigore il 25 luglio 2021 – prevede le seguenti novità in ambito lavoristico:

  • l’art. 36 riconosce, per l’anno 2021 e su domanda, 4 quote aggiuntive di reddito di emergenza relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda entro il 31 luglio 2021 attraverso i seguenti canali: sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, se in possesso, (com’è noto, l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; gli Istituti di patronato;
  • l’art. 37 estende il reddito di ultima istanza anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti con disabilità. Ai fini della corresponsione dell’indennità di € 600 di marzo e aprile 2020 e di € 1.000 di maggio 2020 detti soggetti dovranno presentare apposita domanda presso le rispettive casse di previdenza entro il 31 luglio 2021;
  • l’art. 38 sospende fino al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 01 giugno 2021, la riduzione mensile del 3% del sussidio NaSpI prevista a partire dalla quarta mensilità di fruizione dall’art. 4, comma 3, Dlgs. n. 22/2015 (dal 01 gennaio 2022, salvo proroghe successive, riprenderanno le trattenute tenendo conto dei mesi oggetto di sospensione);
  • l’art. 38, stanzia € 500.000 per l’anno 2021 al fine di non applicare, nei confronti dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 01 febbraio al dicembre 2021, le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga, previste dalla legge n. 92/2012 nei casi di terza e quarta proroga;
  • l’art. 42 riconosce una nuova indennità una tantum di € 1.600 per i lavoratori stagionali, del turismo, dello spettacolo, autonomi e atipici. A mente della Circolare INPS n. 90/2021:
  1. i lavoratori già beneficiari delle indennità ex art. 10, decreto legge n. 41/2021 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alla nuova indennità, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità di cui al citato articolo 10;
  2. i lavoratori che non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021;
  • l’art. 47 proroga al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
  • l’art. 47-bis dispone che, al fine della fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti ex art. 1, commi da 20 a 22-bis, legge n. 178/2020, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti il predetto esonero a partire dal 01 novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti;
  • l’art. 66 estende, con decorrenza 01 gennaio 2022, ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL. L’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo, dovuta per la disoccupazione involontaria, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR;
  • l’art. 68 proroga fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza, la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e di DIS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici. La proroga riguarda anche la disposizione che esonera il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza dall’obbligo di comunicare all’INPS la variazione della condizione occupazionale a seguito dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente;
  • L’art. 69 prevede:
  1. una indennità una tantum di importo pari ad € 800 a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  2. una indennità una tantum di importo pari ad € 950 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

 

Le domande per la fruizione di tali indennità devono essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica, entro il termine del 30 settembre 2021.

Leggi il testo coordinato del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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