L’INPS – con Circolare del 31 agosto 2021, n. 130 – ha comunicato che le imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura devono presentare l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 01 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ex decreto legge n. 34/2020.
A tal fine l’Istituto rende disponibile, sul proprio sito istituzionale il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
Nel caso di accoglimento totale o parziale dell’importo dell’esonero richiesto, entro i 30 giorni successivi alla notifica di esito, devono essere versate anche le contribuzioni escluse dall’esonero.
Nel modulo per la presentazione delle istanze il richiedente deve dichiarare di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 per quanto riguarda il Quadro temporaneo degli aiuti di Stato. Inoltre, le aziende che versano la contribuzione agricola unificata possono devono modificare l’importo precompilato dalla procedura afferente ai periodi di competenza dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 che risultano negli archivi centralizzati per le emissioni dei trimestri relativi all’anno 2020.
Le domande di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021.
Le domande presentate utilizzando il modulo preesistente sono comunque utili per accedere all’esonero: in questo caso, non è necessario presentare una nuova istanza.
Nel caso in cui il richiedente intenda modificare l’importo richiesto nella domanda presentata in precedenza, è possibile annullare l’istanza già inviata, mediante la funzione di “Rinuncia allo sgravio” e presentare una nuova domanda.