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Le istruzioni INPS sulla fruizione dello sgravio alternativo alla CIG per turismo e spettacolo

L’INPS – con Circolare del 21 settembre 2021, n. 140 – ha fornito le prime istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio spettante ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali – fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale Covid-19 già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL – spetta anche nelle ipotesi in cui l’azienda ricorra all’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale con causale differente da quelle legate all’emergenza da COVID-19.

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.
In sostanza, la previsione normativa individua nel datore di lavoro (identificato sulla base della matricola INPS) che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021 il soggetto beneficiario e destinatario dell’esonero, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell’esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.

Il beneficio è concesso nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” che fissa un importo massimo di aiuto pari ad € 1.800.000 per impresa entro il 31 dicembre 2021.

L’esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Stante il fatto che l’esonero si sostanzia in un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi da gennaio 2021 a marzo 2021, la cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
La cumulabilità tra gli esoneri deve sempre avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine cronologico, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”.
Infine, con espresso riferimento all’esonero per i datori di lavoro che assumano con il c.d. contratto di rioccupazione, l’INPS ha precisato che l’applicazione del suddetto esonero contributivo preclude, con riferimento allo stesso periodo, l’applicazione di qualunque altro esonero contributivo.

Clicca e leggi la Circolare.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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