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Contratti di sviluppo, clausola occupazionale ed incentivi alle assunzioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico – con Decreto Direttoriale del 17 settembre 2021 – ha consentito alle imprese di presentare, a partire dal 20 settembre 2021, le domande per richiedere gli incentivi previsti dai nuovi Contratti di sviluppo.

Tale contratto di sviluppo può essere proposto da proposti da una o più imprese (di qualsiasi dimensione), italiane ed estere.
In particolare, si distinguono:

  • l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del contratto di sviluppo;
  • le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del contratto di sviluppo;
  • i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, e sviluppo e innovazione.

Il contratto di sviluppo sostiene investimenti di grande dimensione e, in particolare:

  • programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: iniziative imprenditoriali finalizzati alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali;
  • programmi di sviluppo per la tutela dell’ambiente: iniziative imprenditoriali finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale del programma;
  • programma di sviluppo di attività turistiche: iniziative imprenditoriali finalizzati allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento ed, eventualmente, progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.

L’importo minimo dei programmi presentati varia a seconda della tipologia.
In generale, l’investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro, ridotto a 7,5 milioni di euro solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

I progetti di investimento del soggetto proponente non devono presentare spese inferiori a:

  • 10 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale;
  • 3 milioni di euro nel caso di programmi attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • 5 milioni di euro nel caso di programmi di sviluppo delle attività turistiche.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti invece non devono invece essere di importo inferiore a 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni prevedono un mix di:

  • finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
  • contributo in conto interessi;
  • contributo in conto impianti;
  • contributo diretto alla spesa.

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, sarà determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

Le domande di accesso devono essere presentate a Invitalia esclusivamente online, sulla piattaforma dedicata.
Le proposte verranno valutate da Invitalia secondo l’ordine cronologico di presentazione entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
Sono previste procedure specifiche – Accordo di Sviluppo e Accordo di Programma – a favore dei progetti strategici di grandi dimensioni e di significativo impatto sul sistema produttivo.

Per le nuove domanda presentate dal 20 settembre 2021 la novità da rispettare è rappresentata dalla clausola occupazionale.
In particolare, ai fini della sottoscrizione di un Accordo di sviluppo (per progetti che investimenti ammissibili per almeno 50 milioni ovvero 20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti agricoli) o di un Accordo di programma (per investimenti di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori), i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnano a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Ai fini dell’apprezzamento del requisito connesso al significativo impatto occupazionale previsto per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo, Invitalia, valuta anche la possibile capacità del programma di sviluppo proposto di consentire la salvaguardia dei lavoratori di aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. Questa valutazione può essere effettuata per le nuove istanze di Accordo di sviluppo e per le istanze per le quali non sono già state trasmesse le valutazioni istruttorie di competenza.

Clicca qui per saperne di più.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.