L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 23 settembre 2021, n. 621 – ha fornito chiarimenti in tema di “regime speciale per lavoratori impatriati”, in particolar modo, in caso di smart working.
Com’è noto, per fruire del trattamento agevolativo ex art. 16, Dlgs. n. 147/2015 (regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato) è necessario che il lavoratore:
- trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;
- non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
L’agevolazione in specie risulta applicabile ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero.
A tal riguardo per “luogo di prestazione” dell’attività lavorativa, nella particolare ipotesi di svolgimento della prestazione medesima nella modalità di svolgimento dell’attività lavorativa flessibili (cd. smart working o lavoro da remoto) bisogna avere riguardo al luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.
Pertanto, non è applicabile l’agevolazione fiscale per lavoratori impatriati con riferimento ai redditi erogati al dipendente in smart working poiché gli stessi non sono stati prodotti nel territorio dello Stato italiano e che l’attività lavorativa non è stata svolta prevalentemente nel territorio dello Stato.
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