Nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2021, n. 233 è stato pubblicato il Decreto MiSE 27 luglio 2021, recante “Criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta”.
Tale credito d’imposta è riconosciuto:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)
- nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
L’obiettivo è quello di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni, ex DPCM 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.
Il decreto MiSE 27 luglio 2021 ha stabilito i criteri per l’individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta.
In particolare, vengono indicati nel dettaglio i codici ATECO 2017 dei soggetti, esercenti attività d’impresa, operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) che possono usufruire del beneficio.
L’Agenzia delle Entrate – con successivo provvedimento del direttore – stabilirà le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa.
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