L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 15 aprile 2026, prot. n. 780 (pubblicata in data 23 aprile 2026) – ha fornito le prime indicazioni operative relative alla legge n. 34/2026.
Di seguito, le novità più rilevanti:
- l’addestramento sull’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze e di dispositivi, anche di protezione individuale, può avvenire mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e deve essere tracciato in un apposito registro, anche informatizzato;
- obbligo della formazione anche durante i periodi di CIG, sia essa a zero ore o con riduzione dell’orario di lavoro: la violazione di tale obbligo decade dal trattamento di integrazione salariale;
- previste sanzione per il datore di lavoro che omette di consegnare annualmente al lavoratore e al RLS l’informativa scritta nella quale sono indicati i rischi generali e quelli specifici connessi all’esecuzione del rapporto di lavoro in modalità “agile”. Al riguardo, resta comunque fermo l’obbligo per il lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione resa all’esterno dei locali aziendali. In tal senso, il datore di lavoro che viola tale obbligo è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.708,61 ad € 7.403,96;
- fissata ogni tre anni la verifica per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto.



