Nella Gazzetta Ufficiale del 08 ottobre 2021, n. 241 è stato pubblicato il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”.
Il provvedimento – approvato in Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2021, n. 40 – introduce, con decorrenza 11 ottobre 2021 nuove disposizioni inerenti l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative.
Di seguito le novità, suddivise per settore.
Relativamente alle discoteche ed alle sale da ballo il decreto prevede che:
- “in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida”,
- “la capienza non può comunque essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all’aperto e al 50% al chiuso”.
All’interno del locale dovrà “essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria”.
Restano, inoltre, fermi gli obblighi di “indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo”.
Inoltre, in zona bianca e gialla, a seconda della “situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport”.
Con riferimento agli stadi, sia per lo sport che per i concerti dal vivo, tifosi e spettatori potranno occupare il 75% dei posti negli impianti all’aperto e il 60% nei palazzetti dello sport (in zona gialla le nuove percentuali segnano, invece, rispettivamente il 50%, all’aperto, e al 35% al chiuso).
L’accesso agli eventi e alle competizioni sportive “è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi”.
I visitatori dei luoghi della cultura (cinema, teatri, sale da concerto) che si trovano in zona bianca, avranno accesso esclusivamente se muniti “di una delle certificazioni verdi Covid-19” e la capienza consentita “è pari a quella massima autorizzata”: inoltre, non sarà più necessario “rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”.
Per quanto attiene gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, in zona gialla, saranno “svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata”.
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