Nella Gazzetta Ufficiale del 09 novembre 2021, n. 267 è stata pubblicata la legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.
La legge di conversione del decreto cd. Infrastrutture, tra le altre cose, aumenta il perimetro d’azione di Resto al Sud.
Tale misura, infatti, viene ora rivolta agli imprenditori e professionisti under 56 ed interessa nuove attività e nuovi territori.
Diventano, infatti, finanziabili anche le iniziative relative al commercio e l’accesso alle agevolazioni, finora limitato alle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria) ed è consentito anche alle imprese e ai liberi professionisti delle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord.
Non cambia l’importo e la struttura dell’agevolazione.
L’intervento finanziario copre fino al 100% delle spese ed è costituito per il 50% da un contributo a fondo perduto erogato da Invitalia e per il 50% da un finanziamento bancario.
Andando nel dettaglio, la misura viene stata estesa alle seguenti isole del Centro-Nord:
- isole minori marine: Campo nell’Elba; Capoliveri; Capraia; Giglio; Marciana; Marciana Marina; Ponza; Porto Azzurro; Portoferraio; Portovenere; Rio; Ventotene;
- Isole lagunari e lacustri:
– Isole della laguna veneta: Lido, Murano, Pellestrina, Burano, Sant’Erasmo, Mazzorbo, Vignole, Torcello, San Giorgio, San Michele, San Clemente, San Francesco del Deserto, Marzobetto, San Lazzaro degli Armeni;
– Isole della laguna di Grado: Isola di Grado, Isola di Santa Maria di Barbana, Isola di Morgo;
– Isole del lago d’Iseo: Monte Isola;
– Isole del lago di Garda;
– Comacina (lago di Como);
– Isola d’Orta – San Giulio;
– Isole del lago Trasimeno: Isola Maggiore e Isola Polvese;
– Isole Borromee: Isola Superiore, Isola Bella, Isola Madre, Isola San Giovanni.
Ai fini dell’ammissibilità, i richiedenti:
- non devono essere titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017;
- non devono risultare già beneficiari, nell’ultimo triennio, di altre agevolazioni a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità;
- non devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento;
- (per i liberi professionisti): non devono risultare titolari di partita IVA, nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta.
Le domande di ammissione alle agevolazioni possono essere presentate da:
- imprese già esistenti (purché costituite dopo il 21 giugno 2017) o ancora da costituire (da formalizzare entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria, 120 per chi trasferisce la residenza dall’estero), nelle seguenti forme giuridiche:
- impresa individuale;
- società, incluse le società cooperative (comprese quelle sociali) e le società tra professionisti. Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. Questi soci, tuttavia, non possono beneficiare delle agevolazioni;
- liberi professionisti (in forma individuale o societaria). La costituzione nelle forme di cui alle lettere a) e b) non è obbligatoria per le attività libero professionali svolte in forma individuale, per le quali è richiesta unicamente la partita IVA nonché, qualora prevista, l’iscrizione agli ordini professionali.
Infine, un’altra grande novità introdotta dalla legge n. 156/2021 riguarda le attività sovvenzionabili.
Nel dettaglio, prima della suddetta modifica erano ammesse le seguenti attività:
- attività nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
- turismo;
- attività libero professionali (attività ricomprese nella sezione M dei codici ATECO).
Ora, a mente dell’art. 13, comma 1bis, legge n. 156/2021 è incluso tra le attività finanziabili il commercio (di cui alla sezione G della classificazione Ateco), precedentemente limitato ai soli beni prodotti nell’attività di impresa.
A seguito della modifica, quindi, restano escluse solamente le attività agricole, di cui alla sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca”, ad eccezione della divisione 03 “Pesca e acquacoltura”.
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