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Allargato il campo di applicazione di RESTO AL SUD (2-2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 09 novembre 2021, n. 267 è stata pubblicata la legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.

In relazione al progetto presentato, sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

  • spese di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili per un massimo del 30% del programma di spesa;
  • acquisto di macchinari, impianti o attrezzature nuovi;
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
  • spese di gestione per un massimo del 20% del programma di spesa (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative).

Per le imprese costituite sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda, mentre per i team di persone sono ammissibili le spese sostenute dopo la costituzione dell’impresa/società.

L’intervento finanziario copre fino al 100% delle spese ed è costituito:

  • per il 50% da un contributo a fondo perduto erogato da Invitalia;
  • per il 50% da un finanziamento bancario concesso da una banca convenzionata con Invitalia (l’elenco delle banche aderenti alla misura a cui rivolgersi per il finanziamento bancario è pubblicato sul sito www.invitalia.it), da rimborsare entro 8 anni (di cui i primi 2 anni di pre-ammortamento) dalla data di concessione. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi. La richiesta di concessione del finanziamento bancario, che è assistito da una garanzia a valere sulla Sezione speciale Resto al Sud del Fondo di garanzia PMI, deve essere presentata direttamente alla banca prescelta dopo la comunicazione di ammissione della domanda di incentivo da parte di Invitalia.

Ciascun soggetto beneficiario può ricevere un’agevolazione massima di:

  • nel caso di imprese esercitate in forma individuale: € 60.000;
  • nel caso di società: € 50.000 per ogni socio, per un massimo di € 200.000. Le società cooperative possono cumulare i finanziamenti con le agevolazioni a valere sul fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, ex art. 17, legge n. 49/1985.

Le imprese e i professionisti già ammessi alle agevolazioni possono beneficiare anche di un contributo liquidità pari a:

  • € 15.000 per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
  • € 10.000 per ciascun socio, fino ad un importo massimo di € 40.000 per ogni impresa.

Per ricevere il contributo è necessario avere completato il programma di spesa finanziato ed essere in regola con il pagamento delle rate del finanziamento bancario e con gli adempimenti previsti dalla normativa.
Per i beneficiari che non hanno ancora presentato il secondo stato di avanzamento lavori (SAL) o il SAL unico, il contributo sarà erogato contestualmente a quest’ultimo, senza necessità di fare alcuna specifica richiesta, necessaria invece per i beneficiari a cui è stato già erogato il secondo stato di avanzamento lavori (SAL) o il saldo in unica soluzione.

Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia e vengono valutate in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni (salvo eventuali richieste di integrazione dei documenti).
Invitalia verifica il possesso dei requisiti e poi esamina nel merito le iniziative, anche attraverso un colloquio con i proponenti.

Clicca per saperne di più sulla “Legge 9 novembre 2021, n. 156”.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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