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Definite le modalità di azione del Fondo per la promozione e il sostegno all’avvio delle Imprese femminili

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, n. 296 è stato pubblicato il Decreto MiSE del 30 settembre 2021, recante “Modalità d’intervento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile e ripartizione delle relative risorse finanziarie”.

Il provvedimento disciplina le modalità di azione del Fondo impresa femminile, al fine di realizzare gli obiettivi, stabiliti dalla legge, di promozione e sostegno all’avvio e al rafforzamento dell’imprenditoria femminile, nonché di sviluppo dei valori imprenditoriali presso la popolazione femminile e di massimizzazione del contributo alla crescita economica e sociale del Paese da parte delle donne.

La dotazione finanziaria è prevista in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in via di prima applicazione, e sarà così ripartita:

  • per gli interventi agevolativi per la nascita delle imprese femminili e per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili;
  • € 33.800.000,00 euro, di cui:
  • un importo pari ad € 8.200.000,00 è destinato agli interventi per l’avvio di nuove imprese. Nell’ambito della predetta dotazione è costituita una riserva pari al 60% delle risorse in favore delle imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o di lavoratrice autonoma. Le risorse che, entro dodici mesi dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, risultino inutilizzate per le agevolazioni concesse nell’ambito di tale riserva, rientrano nella dotazione complessiva della medesima linea di intervento;
  • un importo pari ad € 25.600.000,00 è destinato agli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese femminili.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’art. 22 del regolamento GBER in caso di imprese:

  • non quotate;
  • di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’allegato I al regolamento GBER;
  • costituite e iscritte al registro delle imprese da non più di cinque anni alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici autonome non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di cinque anni è considerato a partire dal momento di avvio dell’attività libero professionale, con apertura della partita IVA;
  • che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse le condizioni di non aver rilevato l’attività di un’altra impresa; di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a seguito di fusione, secondo quanto specificato dall’art. 22 del regolamento GBER.

Per le imprese che non soddisfano tali condizioni, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione in un’apposita sezione del sito internet del soggetto gestore, www.invitalia.it.
L’apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero con successivo provvedimento, con il quale sono, altresì, fornite le necessarie specificazioni per la corretta attuazione degli interventi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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