Nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021, n. 305 è stato pubblicato il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Il provvedimento – entrato in vigore il 25 dicembre 2021 e “ribattezzato” decreto Festività – prevede le seguenti novità:
- dal 01 febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi (il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario);
- obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto;
- fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente, fissato al 31 marzo 2022), si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco;
- fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
- fino al 31 gennaio 2022 saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- è possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose;
- estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
Infine l’obbligo di Green Pass rafforzato viene esteso:
- al chiuso, per piscine, palestre e sport di squadra;
- a musei e mostre;
- al chiuso, per i centri benessere;
- ai centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- ai parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso, per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
- alle sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.