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Pubblicato in GU il decreto di attuazione del Piano Nazionale Nuove Competenze (1/2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021, n. 307 è stato pubblicato il decreto MLPS 14 dicembre 2021, recante “Adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze”.

Tale strumento che permette alle aziende di rimodulare l’orario di lavoro per favorire attività di formazione dei dipendenti sulla base di specifici accordi collettivi con le organizzazioni sindacali, in applicazione del PNRR, di cui costituisce completamento del traguardo di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma». Si tratta di un provvedimento di ampio respiro che ha come obiettivo riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati. Si basa sul rafforzamento del sistema della formazione professionale e la definizione di livelli essenziali di qualità per le attività di upskilling e reskilling.

I beneficiari degli interventi del PNC sono persone occupate e disoccupate, con bassi livelli di qualificazione e categorie con maggiori fragilità, tra cui:

  • disoccupati percettori di NASPI e di DIS-COLL;
  • percettori del reddito di cittadinanza;
  • giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);
  • disoccupati di lunga durata (in cerca di occupazione da almeno sei mesi), giovani e donne, anche non in condizioni fragilità; lavoratori autonomi che cessano l’attività o in condizioni di precarietà;
  • lavoratori occupati che conservano lo stato di disoccupazione, ex art. 4, comma 15-quater, decreto legge n. 4/2019 (cioè i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale).

Gli obiettivi del Piano sono i seguenti:

  • livelli essenziali delle prestazioni delle misure di aggiornamento e riqualificazione, nei termini di standard minimi di contenuto, di accessibilità, di personalizzazione e di spendibilità in applicazione delle normative nazionali vigenti;
  • personalizzazione degli interventi: l’offerta dei servizi deve differenziarsi in maniera personalizzata, soprattutto nei confronti dei più fragili e vulnerabili. I percorsi e i servizi di accrescimento delle competenze devono essere proporzionati e differenziati “a seconda dell’età, del livello di competenze, della complessità del bisogno, delle esigenze di conciliazione, ma anche del contesto del mercato del lavoro di riferimento, dei fabbisogni espressi dalle imprese, delle concrete opportunità occupazionali”, anche attraverso la valorizzazione delle competenze già possedute;
  • spendibilità dei risultati di apprendimento nei mercati del lavoro locali e nazionali: le competenze acquisite devono contribuire ad incrementare le opportunità per i beneficiari di raggiungere o mantenere una condizione occupazionale soddisfacente, in linea con i propri bisogni e con quelli delle imprese;
  • integrazione con le politiche attive del lavoro: processi e strumenti adottati devono rafforzare i profili di occupabilità e delle iniziative di orientamento e accompagnamento al lavoro;
  • coinvolgimento diretto delle imprese verso la transizione duale: si prevedono strategie di coinvolgimento degli operatori economici locali per individuare i fabbisogni e pianificare gli interventi formativi, per la messa a valore del patrimonio infrastrutturale, tecnologico e cognitivo delle imprese al servizio di progettazione congiunta degli interventi di formazione in apprendimento duale;
  • prossimità e qualità dell’offerta formativa: la realtà dei centri di aggiornamento e qualificazione/riqualificazione professionale in Italia, seppure con caratteristiche differenti da territorio a territorio, è ampiamente diffusa e regolamentata da dispositivi consolidati di autorizzazione e/o accreditamento;
  • innovazione, sperimentazione, valutazione: il PNC deve includere anche interventi innovativi e sperimentali, che possano costituire una base per il cambiamento nell’ottica della condivisione delle buone prassi.

Clicca e leggi il Decreto del 14 dicembre 2021.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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