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I chiarimenti del MLPS sull’apprendistato di I livello (2-2)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 6 giugno 2022, n. 12 – ha reso noti, in esito ad un processo di condivisione realizzato con l’apporto delle Regioni, delle parti sociali e di INPS, INAIL, INL, ANPAL, alcuni chiarimenti interpretativi sull’istituto dell’apprendistato di primo livello.

Il tutor formativo e il tutor aziendale provvedono ad indicare, nel piano formativo individuale, le attività e le competenze quali altrettanti risultati di apprendimento integrativi a quanto previsto dagli standard formativi di riferimento per le attività di formazione interna ordinamentale e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il tutor aziendale e il tutor formativo predispongono, in itinere e a conclusione del percorso, un dossier individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell’apprendistato.
Il monte ore contrattuale deve prevedere, oltre alle ore di formazione esterna e interna, le ore di prestazione lavorativa.
Per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione e sono riconosciute tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:

  1. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  2. assicurazione contro le malattie;
  3. assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
  4. maternità;
  5. assegno familiare;
  6. assicurazione sociale per l’impiego.

Inoltre, è ammessa la possibilità che l’apprendista sia assunto da un datore di lavoro con sede legale e/o operativa situata in una regione diversa da quella dell’istituzione formativa che eroga la formazione esterna, non si rileva un dettato normativo che vieti tale facoltà.
La transregionalità non è ostativa ai fini dei controlli, in quanto non ci sono limiti territoriali per l’operato dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento è quella della sede dell’istituzione formativa in cui viene erogato il percorso.

Alla Circolare n. 12/2022 in commento, sono infine allegati:

  • un documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato;
  • uno schema di dossier individuale;
  • uno schema di piano formativo individuale;
  • un modello di schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formative.

Con riferimento al piano formativo individuale, si prevede che l’avvio del contratto di apprendistato e le eventuali proroghe sono subordinati alla sottoscrizione del piano formativo individuale, da parte dell’apprendista, del datore di lavoro e dell’istituzione formativa.
Il piano formativo individuale deve contenere i seguenti elementi:

  1. i dati relativi all’apprendista, al datore di lavoro, al tutor formativo e al tutor aziendale;
  2. ove previsto, la qualificazione da acquisire al termine del percorso;
  3. il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
  4. a durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
  5. i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna, i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio;
  6. idonee modalità di erogazione della formazione, anche a distanza, in caso di sospensione.

Clicca e leggi la Circolare.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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