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In Gazzetta Ufficiale le istruzioni per la fruizione del Bonus attività fisica adattata

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022, n. 139 è stato pubblicato il decreto MEF 5 maggio 2022, recante “Definizione delle modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per fruire di attività fisica adattata”.

Il credito d’imposta spetta alle persone fisiche che, dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per lo svolgimento di attività fisica adattata.

Il contributo spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022 e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, un’apposita istanza all’AE, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento.

Nell’istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per fruire di attività fisica adattata.

A decorrere dalla suddetta data, l’Agenzia delle Entrate – sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze – determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta (la percentuale è comunicata con provvedimento del direttore dell’AE).

Il credito d’imposta – che non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese – è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute.

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Collegati al sito della Gazzetta Ufficiale per saperne di più

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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