La Commissione Europea – con decisione C (2022) 4499 final del 24 giugno 2022 – ha autorizzato la proroga della decontribuzione per le assunzioni nelle regioni del Sud Italia.
La scadenza della misura, prevista per il 30 giugno 2022, è stata quindi prorogata al 31 dicembre 2022.
Com’è noto, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di Covid-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’art. 1, comma 161, legge 178/2020 ha previsto l’estensione dell’esonero contributivo ex decreto “Agosto” fino al 31 dicembre 2029, con la seguente dinamica:
- in misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Possono accedere al beneficio in commento i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico, nonché dei settori espressamente esclusi dalla medesima previsione.
La misura c.d. Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato deve essere instaurato nelle seguenti regioni:
- Abruzzo,
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Molise,
- Puglia,
- Sardegna,
- Sicilia.