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Misure idonee e assetti organizzativi: i nuovi adempimenti per imprenditori individuali e società

Il 15 luglio 2022 è la data definitiva per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (C.C.I.) così come previsto dal cosiddetto “Decreto PNRR Due.”

La normativa non prevede soltanto cosa deve fare l’imprenditore in caso di crisi aziendale, ma anche e soprattutto il modello di gestione che deve essere adottato nelle ditte individuali (misure idonee) e nelle società (assetti organizzativi) per prevenire lo stato di crisi.

A tal proposito, l’imprenditore è obbligato a:

  • verificare che i flussi di cassa futuri siano sufficienti per onorare i debiti;
  • evitare che i debiti per retribuzione, verso i fornitori e banche assumano una dimensione non fisiologica (ritardi eccessivi, scaduti rilevanti, ecc…)
  • evitare l’attivazione degli allerta da parte dei creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, ADE e Riscossione) in seguito al mancato pagamento di imposte e contributi.

Pertanto, la tenuta della contabilità non è più sufficiente e la normativa richiamata richiede all’imprenditore, nei fatti, di attivare un modello di controllo di gestione per prevenire l’insufficienza dei flussi di cassa e, di conseguenza, l’impossibilità di far fronte agli impegni assunti.

L’imprenditore che non ha condotto le verifiche previste dal Codice della crisi rischia:

  • di esporsi al rischio di risarcimento danni anche nel caso di società a responsabilità limitata;
  • di essere intercettato dall’INPS, dall’INAIL, dall’Agenzia dell’Entrate, dall’agente della riscossione e dalle banche.

Dott. Nicolò Castello
MPHIM+ Author
Commercialista e Revisore Legale
Owner principal Progetti e Finanza Italia s.r.l
Vicepresidente Qualità e Formazione soc.coop.
Cell. 3480914758

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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