L’INPS – con Messaggio del 06 luglio 2022, n. 2712 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, di cui è parte il datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.
Possono accedere al beneficio in commento tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti in materia di classificazione dei datori di lavoro, del codice ATECO appartenente alla divisione 79.
L’esonero in commento:
- è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta;
- necessita di preventiva autorizzazione della Commissione Europea, nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
In tal senso, la Commissione Europea – con decisione C(2022) 4384 final del 22 giugno 2022 – ha autorizzato la misura in commento, ritenendola compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
La decontribuzione INPS è integrale, a valere sul 100% dei contributi previdenziali da versare (sono, quindi, esclusi i premi e la contribuzione INAIL).
L’esonero dal pagamento si applica fino ad un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, compresi tra aprile e agosto 2022.
Il beneficio è fruibile entro il 31 dicembre 2022 e verrà riparametrato e applicato su base mensile.