L’INPS – con Messaggio del 18 luglio 2022, n. 2864 – ha fornito le istruzioni operative in merito allo sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 234/2021 in favore delle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 01 gennaio 2022, con operazioni di workers buyout.
Com’è noto, il workers buyout è una operazione eseguita dalle imprese in forma di società cooperativa in cui si associano per la maggior parte lavoratori dipendenti da aziende interessate da riorganizzazioni, delocalizzazioni o crisi aziendali, aziende che i titolari trasferiscono in cessione o affitto ai lavoratori medesimi.
Beneficiarie sono le piccole imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, costituite, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da lavoratori provenienti da aziende e i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (workers buyout).
Per individuare questi lavoratori l’INPS ha istituito il codice di autorizzazione (CA) “8Y”.
L’agevolazione in commento consiste in un esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La misura è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa.
Lo sgravio non si applica alle seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà;
- il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.