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I chiarimenti INPS sui criteri di accesso alla cassa integrazione (1-2)

L’INPScon Circolare del 05 ottobre 2022, n. 109 – ha reso noti, in riferimento al Fondo di integrazione salariale, i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite per le causali straordinarie.

Nello specifico, per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, si tratta:

  1. delle fattispecie di riorganizzazione e crisi aziendale, compresa quella derivante da evento improvviso e imprevisto,
  2. della stipula di contratti di solidarietà, modelli standard di relazione riferiti rispettivamente alla causale riorganizzazione aziendale e a quella di riorganizzazione aziendale a seguito di processi di transizione.

Con riferimento al punto 1), viene precisato che la riorganizzazione aziendale si concretizza nella necessità del datore di lavoro di realizzare interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi, ovvero a sostenere processi di riconversione produttiva, all’interno di un programma finalizzato in ogni caso a un consistente recupero occupazionale.

In questa fattispecie sono ricompresi, a partire dal 2022, gli interventi attuati attraverso processi di transizione, che si realizzano allorquando il datore di lavoro intenda porre in essere un insieme di interventi finalizzati a realizzare percorsi di innovazione e modernizzazione digitale e tecnologica, nonché di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica della propria realtà aziendale ovvero ad attuare interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.

Per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale, devono essere rispettati i seguenti criteri:

a) il datore di lavoro richiedente deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le stesse oppure a sostenere processi di riconversione produttiva o processi di transizione.

b) il programma deve contenere indicazioni in ordine agli investimenti relativi agli interventi di riorganizzazione e riguardanti l’unità produttiva interessata dagli interventi e il relativo importo complessivo. L’attuazione degli interventi, il programma contenga indicazioni in forma generale senza precisare il complesso degli impianti fissi e delle attrezzature impegnate nel processo produttivo, il valore medio annuo degli investimenti, nonché l’indicazione dell’eventuale impiego di contributi pubblici sia nazionali che dei fondi comunitari;

c) i datori di lavoro devono evidenziare il collegamento tra il programma di riorganizzazione che intendono realizzare e le sospensioni o riduzioni dal lavoro in relazione alle quali si richiede l’assegno di integrazione salariale;

d) il programma deve essere, comunque, finalizzato a un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze. E’ necessario dunque indicare la percentuale di lavoratori sospesi – ovvero a orario ridotto – che, durante o a fine programma, rientreranno presumibilmente in azienda. In caso di eccedenze di personale, i datori di lavoro dovranno illustrare anche il piano di gestione non traumatica dei suddetti esuberi;

e) il programma deve contenere indicazioni relative all’eventuale attività di formazione e riqualificazione professionale che i datori di lavoro intendono porre in essere.

Ai fini, invece, dell’approvazione dei programmi di crisi aziendale, devono essere rispettati i seguenti criteri:

a) il datore di lavoro deve illustrare le ragioni della contrazione dell’attività produttiva o di prestazione di servizi;

b) il datore di lavoro deve indicare l’andamento dell’organico aziendale nel semestre precedente la domanda di assegno di integrazione salariale, con riguardo alla stabilità o al ridimensionamento dello stesso;

c) il datore di lavoro deve fornire indicazioni in ordine all’assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie, ovvero – in presenza di nuove assunzioni effettuate nel semestre precedente o da realizzare durante il periodo di fruizione dell’assegno di integrazione salariale – deve indicare il numero delle stesse e le motivazioni che le hanno indotte;

d) il datore di lavoro deve illustrare il piano di risanamento da realizzare, che deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;

e) il datore di lavoro deve indicare la percentuale di lavoratori sospesi o a orario ridotto che, durante o al termine del programma, rientreranno presumibilmente in azienda;

f) il programma deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, che può essere anche parziale.

La crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto è determinata da un evento esogeno al datore di lavoro e, conseguentemente, deve essere valutata sulla base di criteri diversi rispetto a quelli precedentemente individuati.

In questo caso il datore di lavoro deve:

a) illustrare la natura dell’evento che ha determinato la crisi, evidenziando la sua imprevedibilità e la rapidità con cui ha prodotto effetti negativi sulle dinamiche aziendali;

b) specificare la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda;

c) illustrare il piano di risanamento che si intende intraprendere;

d) illustrare le azioni e gli interventi correttivi finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale;

e) indicare il numero di lavoratori sospesi ovvero a orario ridotto che, durante o alla fine del programma, rientreranno in azienda;

f) atteso che il programma deve essere finalizzato alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, in caso di eccedenze di personale, i datori di lavoro devono illustrare il piano di gestione non traumatica degli esuberi, quantificando il numero degli stessi.

Clicca qui e visita il sito INPS per saperne di più

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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