L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 2089/2022 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità della sanzione ex art. 6, comma 3, Dlgs. n. 297/2002, per l’omessa comunicazione di cessazione di un rapporto di lavoro completamente “in nero”, precisando che in taluni casi, la cd. Maxisanzione assorbe anche quelle cd. “minori” (non solo nel caso in cui la violazione commessa dal datore di lavoro riguardi la mancata comunicazione di assunzione, ma pure quella di cessazione del rapporto di lavoro).
Al riguardo, l’INL ha precisato che se il rapporto di lavoro è sempre rimasto irregolare, così come accertato dagli organi ispettivi, allora la violazione riferita all’omessa comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro potrà dirsi assorbita dalla maxisanzione (aumentata del 20%, ex art. 1, comma 445, lett. d), legge n. 145/2018).
Attualmente, la suddetta maxisanzione è determinata nel modo seguente:
- da € 1.800 ad € 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- da € 3.600 ad € 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- da € 7.200 ad € 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Invece, se il rapporto di lavoro è iniziato in modo irregolare e poi è emerso a seguito dell’accertamento ispettivo, allora l’omissione della successiva comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 per ogni lavoratore interessato.