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L’accesso ai contributi a fondo perduto a favore delle PMI colpite dalla guerra in Ucraina

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2022, n. 254 è stato pubblicato il decreto MiSE 09 settembre 2022, recante “Modalità attuative del Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina”.
Il provvedimento in specie – oltre ai termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’agevolazione – fornisce le indicazioni operative in merito alle modalità di erogazione della stessa e le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile, le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dell’agevolazione, nonché di recupero della medesima nei casi di revoca.

L’agevolazione è rivolta, fatte salve le esclusioni previste, alle PMI, che presentano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di compravendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 01 gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
  • hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi.

Non possono in ogni caso accedere, direttamente o indirettamente, alle agevolazioni le persone fisiche e le entità oggetto delle sanzioni imposte dall’Unione europea, tra cui:

  • persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono le sanzioni;
  • imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea;
  • imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Al fine dell’ottenimento dell’agevolazione, i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, presentano al Ministero dello Sviluppo Economico un’istanza, sulla base del modello fac-simile reso disponibile nella sezione del sito www.mise.gov.it dedicata alla misura, da trasmettere esclusivamente per via telematica attraverso la procedura informatica raggiungibile dal medesimo sito internet.
Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

L’accesso alla procedura informatica avviene mediante l’identificazione e l’autenticazione tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell’impresa, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza medesima.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e sino alle 12:00 del 30 novembre 2022.
Le istanze presentate fuori dai suddetti termini (così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte) non saranno prese in considerazione dal MiSE.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.

Clicca e leggi il Decreto.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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