L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 18 novembre 2022, prot. n. 423342 – ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering previsto dal decreto legge n. 73/2021.
L’aiuto in commento – richiedibile dal 22 novembre e fino al 06 dicembre 2022 – non può essere:
- erogato ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- richiesto dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
Il contributo spetta se le imprese esercitano come attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007:
- 56.10 (ristoranti);
- 56.30 (bar);
- 93.11.2 (gestione di piscine);
- 56.21 (catering per eventi);
- 96.09.05 (organizzazione di feste e cerimonie).
Per accedere al contributo occorre inoltre che tali attività abbiano subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Per le imprese costituite nel 2020, invece, il meccanismo di quantificazione del danno è differente e terrà conto della riduzione del fatturato mensile del 2020 confrontato con quello del 2021.
Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell’istanza.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4832523/provvedimento+n.+423342+del+18.11.22.pdf/eac29aff-c89e-7368-6883-3e69c0b7e051