L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 29 novembre 2022, n. 439400 – ha comunicato, al fine di garantire la fruibilità dei servizi disponibili nel portale Registro nazionale degli aiuti di Stato, d’aver disposto la modifica del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022, prevedendo la proroga al 31 gennaio 2023 (anziché entro il 30 novembre 2022) del termine per la presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato.
L’autodichiarazione serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste.
Con due FAQ, l’AE ha anche precisato alcuni aspetti inerenti il calcolo degli interessi nel caso in cui il contribuente, avendo superato i massimali di aiuto, debba restituirne una parte.
In tal senso, è stato confermato che:
L’Agenzia, a tale proposito conferma che:
- se si tratta di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale);
- se, invece, si tratta della Sezione 3.12, gli interessi da recupero devono essere calcolati:
a) per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale di 3.000.000;
b) per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).