La Regione Lazio – con Determinazione Dirigenziale del 30 novembre 2022, n. G14776 – ha approvato (rettificando quello pubblicato in precedenza) l’Avviso Pubblico di promozione e sostegno della conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro e l’equa distribuzione delle responsabilità di cura familiare, prevedendo la concessione di contributi per l’acquisto di servizi di baby-sitting, al fine di favorire un’equilibrata condivisione delle responsabilità di cura dei figli di età inferiore ai dodici anni.
Le attività – finanziate con PR FSE+ 2021-2027 – riguardano la concessione, mediante procedura “a sportello” di contributi per l’acquisto di servizi di baby-sitting domestici attivati nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e di previdenza sociale.
Possono presentare richiesta dei contributi per l’acquisto di servizi di baby-sitting domestici i soggetti che abbiano i seguenti requisiti al momento della presentazione della richiesta:
- essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o essere in possesso di regolare permesso di soggiorno CE, ex Dlgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.;
- essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio;
- essere una madre lavoratrice, anche autonoma, o imprenditrice, e trovarsi nel periodo degli undici mesi successivi al periodo di congedo obbligatorio di maternità ovvero al congedo parentale ex art. 32, comma 1, lett. a), Dlgs. n. 151/2001 e successive modifiche; oppure, in alternativa alla madre lavoratrice
- essere un padre lavoratore che usufruisce del congedo parentale, ex art. 32, Dlgs. n. 151/2001;
- essere all’interno di un nucleo familiare con attestazione ISEE o ISEE minorenni in caso di genitori non conviventi in corso di validità relativa all’anno di partecipazione non superiore a € 20.000,00;
- avere almeno un figlio/a di età inferiore a 12 anni al momento di presentazione della domanda.
I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei seguenti criteri prioritari di accesso:
- essere genitore monoparentale;
- svolgere mansioni incompatibili con modalità smart working;
- distanza tra posto di lavoro e residenza o domicilio della lavoratrice o del lavoratore superiore a 50 km o 80 minuti di tempo di percorrenza con i mezzi pubblici.
In ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il bonus deve essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.
Può essere richiesto un solo contributo per nucleo familiare a prescindere dal numero di figli.
Le attività relative alla cura del/dei minori oggetto del presente finanziamento, che devono essere svolte da parte di babysitter regolarmente assunta, sono ammissibili dalla data di approvazione e pubblicazione della graduatoria da parte della Regione.
Non sono ammissibili domande relative all’attivazione, estensione o prestazione di lavoro qualora tra il prestatore di lavoro e l’utilizzatore intercorrano rapporti di coniugio, parentela e affinità sino al secondo grado.
Al fine del riconoscimento del costo del servizio è previsto un contributo determinato attraverso l’individuazione di un costo standard, pari ad € 10,00/ora per servizi erogati di baby sitting.