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In GU le novità sui partenariati Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione (2-2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 03 febbraio 2023, n. 28 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16 dicembre 2022, recante “Partenariati Horizon Europe per la ricerca e l’innovazione, nell’ambito della misura M4C2.2 – Investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono:

  • essere stati previamente sottoposti alla partnership e selezionati nel bando transnazionale congiunto dalla partnership;
  • contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e alla transizione digitale.
  • garantire il rispetto del principio DNSH;
  • essere conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ed assenza, nella proposta progettuale ed in fase di realizzazione delle attività progettuali, di:
    1. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
    2. attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
    3. attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
    4. attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può’ causare danni all’ambiente ed il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale;
  • riguardare attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale;
  • essere realizzati dai soggetti di cui all’art. 10, commi 1,1-bis e 2, nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
  • essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre3 mesi dalla data del decreto di concessione;
  • garantire l’impegno a riferire in merito all’attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso;
  • avere una durata non superiore a trentasei mesi;
  • prevedere, qualora presentati congiuntamente da più soggetti, che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il cinque per cento in tutti gli altri casi;
  • garantire l’assenza del relativo finanziamento a valere sul dispositivo e/o su altri programmi dell’Unione o nazionali (c.d. assenza del doppio finanziamento).

I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti dal Ministero con successivo provvedimento direttoriale congiunto, per ogni partnership, della:

  • Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica (DGTCSI);
  • Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI).

Con lo stesso provvedimento saranno definite:

  • le condizioni, i criteri di valutazione, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione;
  • le modalità di concessione delle agevolazioni;
  • gli indicatori di impatto dell’intervento e i valori obiettivo;
  • le modalità di presentazione delle domande di erogazione;
  • i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili;
  • gli oneri informativi a carico delle imprese;
  • gli eventuali ulteriori elementi utili definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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