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I chiarimenti INL su somministrazione a termine e stagionalità

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 26 aprile 2023, prot. n. 716 – ha fornito alcuni chiarimenti rispetto alla possibilità per un’agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Dlgs. n. 81/2015 ed in ossequio all’art. 52 del CCNL di settore.

Com’è noto, in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina con esclusione delle disposizioni vigenti in materia di stop and go, numero complessivo di contratti a termine e diritti di precedenza.
La somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel Capo III del Dlgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capo IV (“Somministrazione di lavoro”).

Con riferimento alle c.d. deroghe numeriche, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 01 gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti.
I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulate dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria possono intervenire in deroga su tale disciplina.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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