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In Gazzetta Ufficiale gli aiuti all’Emilia Romagna contenuti nel cd. decreto Alluvioni

Nella Gazzetta Ufficiale del 01 giugno 2023, n. 127 è stato pubblicato il decreto-legge 01 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
Il provvedimento, tra le altre cose, prevede che per i soggetti che, alla data del 01 maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto stesso, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1°maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Per il medesimo periodo, sono sospesi:

  • i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • i versamenti delle ritenute alla fonte, ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/1973;
  • le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti in qualità di sostituti d’imposta;
  • i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari;
  • i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 01 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 01 maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell’allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.
Conseguentemente, nel medesimo periodo, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti.

Con riferimento agli ammortizzatori sociali, viene precisato che ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 01 maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali è riconosciuta dall’INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali, ex art. 3, Dlgs. n. 148/2015.
La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

Infine, per quanto attiene al sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, per il periodo dal 01 maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 01 maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 01 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari ad € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di € 3.000.
L’indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari ad € 253.600.000 per l’anno 2023.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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